Art. 13 · Modifica degli Allegati

Art. 13

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Modifica degli Allegati

In vigore dal 24 mar 2010
1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, possono essere modificati gli Allegati del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta di cui all', si provvede alla modifica degli Allegati del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dal presente decreto, secondo quanto previsto dall' della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;32#art-13