Art. 10
10 / 15Condivisione e riutilizzo dei dati nell'ambito delle autorità pubbliche
In vigore dal 21 ago 2014
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni che possono avere ripercussioni sull'ambiente, le autorità pubbliche hanno libero accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. Le autorità pubbliche consentono ad altre autorità pubbliche lo scambio e il riutilizzo di tali dati e servizi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È preclusa ogni limitazione che possa determinare ostacoli pratici, al punto di utilizzo, alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.
2. Qualora le condizioni per la messa a disposizione dei dati e dei servizi fra pubbliche amministrazioni siano fissate in appositi accordi, questi sono trasmessi all'Autorità competente di cui all', comma 2.
3. Le autorità pubbliche di cui all', comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorità pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.
3-bis. Le autorità pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.
4. Quando un'istituzione o un organismo comunitario chiede la disponibilità dell'accesso ad un set di dati territoriali o ad un servizio ad essi relativo, l'autorità pubblica mette a disposizione, su richiesta, anche le informazioni, a fini di valutazione e di utilizzo, sui meccanismi di rilevamento, di trattamento, di produzione, di controllo qualità e di ottenimento dell'accesso ai suddetti set di dati territoriali e servizi, qualora tali informazioni supplementari siano disponibili e sia ragionevolmente possibile estrarle e fornirle.
5. Quando un'autorità pubblica fornisce ad un'altra autorità pubblica, ivi comprese le autorità pubbliche di cui all', comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), degli altri Stati membri, set di dati territoriali e servizi ad essi relativi, richiesti per l'adempimento di obblighi di informazione ai sensi della legislazione comunitaria in materia ambientale, tali set di dati territoriali e servizi ad essi relativi non sono soggetti ad alcuna tariffa.
6. Per i set di dati territoriali già acquisiti, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sotto condizioni di licenza d'uso, le autorità pubbliche sono autorizzate a fornire i set di dati e servizi ad essi relativi secondo licenza.
7. In deroga ai commi 1 e 5, per esigenze di auto finanziamento delle autorità pubbliche che producono o forniscono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all', sono individuate le autorità pubbliche autorizzate ad applicare tariffe per la fornitura dei dati territoriali ad altre autorità pubbliche attraverso i servizi individuati ai sensi dell', comma 1, lettere c) ed e). Con il medesimo provvedimento sono determinati l'ammontare delle tariffe stesse e le relative modalità di pagamento. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini della determinazione dell'importo delle tariffe si applica l', commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni in materia di scambio di documenti di cui all', comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 36 del 2006.
8. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 7, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell', comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.
9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalità di pagamento, sulla base dei criteri indicati al comma 7.
10. Le tariffe di cui al comma 7 possono essere applicate soltanto qualora, in relazione alla tipologia di dati territoriali per i quali si chiede l'accesso, siano disponibili servizi di commercio elettronico, con l'eventuale previsione di clausole di esclusione della responsabilità, licenze online (click-licenses), ovvero licenze o accordi quadro che escludono ogni ostacolo temporale e amministrativo per l'accesso al servizio.
11. In deroga al presente articolo, le autorità pubbliche originatrici dei set di dati possono limitare la condivisione ove esse ritengano che questa comprometta il corso della giustizia, la pubblica sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali. Di tale limitazione è data comunicazione attraverso i metadati di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;32#art-10