Art. 7 · Disposizioni finali

Art. 7

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Disposizioni finali

In vigore dal 20 mar 2010
1. Gli , limitatamente all'articolo 83-sexies dallo stesso introdotto nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli del presente decreto legislativo si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del presente decreto legislativo. 2. I regolamenti e le disposizioni di attuazione da emanarsi ai sensi del presente decreto legislativo sono adottati entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. 3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all' del presente decreto legislativo continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione, attualmente vigenti e corrispondenti per materia, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 83-duodecies, comma 3, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci sono sostenuti dai soci richiedenti. 4. Le disposizioni di attuazione emanate ai sensi delle disposizioni sostituite od abrogate dal presente decreto legislativo sono abrogate dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e delle disposizioni di attuazione previsti dal comma 2.
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