Art. 4 · Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 4

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Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

In vigore dal 20 mar 2010
(Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) 1. All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari"; b) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari indicati nell'articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c) d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;"; c) al comma 2 dopo la lettera d-quinquies) è aggiunta la seguente: "d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1.". 2. All'articolo 194 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è abrogato; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il promotore di una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentomila.". c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla società con azioni quotate che viola l'articolo 135-undecies, comma 4.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;27#art-4