Art. 2 · Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 2

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Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

In vigore dal 10 mar 2010
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14: 1) al comma 1, le parole: «di partecipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1,»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.»; 3) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; 4) al comma 4, le parole: «il limite stabilito ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «le soglie previste dall'articolo 15, comma 1»; 5) al comma 7, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 15, comma 1»; b) all'articolo 15: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Partecipazioni»; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav una partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della società.»; 3) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Banca d'Italia può vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 14; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 13 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.»; 4) al comma 3, il secondo periodo è soppresso; 5) al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma, nonché i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole;»; alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per condurre la valutazione prevista al comma 2»; c) all'articolo 19, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;»; d) all'articolo 34, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;»; e) all'articolo 43, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;»; f) all'articolo 43-bis, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;».
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