Art. 10 · Procedure di valutazione della conformità delle quasi macchine

Art. 10

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Procedure di valutazione della conformità delle quasi macchine

In vigore dal 6 mar 2010
1. Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano che: a) sia preparata la documentazione tecnica pertinente di cui all'allegato VII, parte B; b) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI; c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B. 2. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;17#art-10