Art. 5 ter · Disposizioni per l'accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento
Capo II

Art. 5 ter

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Disposizioni per l'accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento

In vigore dal 13 gen 2018
1. Se il conto di pagamento è accessibile on-line, il pagatore ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per il servizio di pagamento di cui all'articolo, 1, comma 2, lettera h-septies.1), n. 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. 2. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento: a) non detiene in alcun momento i fondi del pagatore in relazione alla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento; b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate del pagatore non siano accessibili ad altri fuorchè al pagatore stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti; c) provvede affinché qualunque altra informazione sul pagatore, ottenuta nella prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al beneficiario e solo con il consenso esplicito del pagatore; d) ogni volta che dispone un ordine di pagamento, si identifica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, comunicando con quest'ultimo, il pagatore e il beneficiario in maniera sicura, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea; e) non chiede al pagatore dati diversi da quelli necessari per prestare il servizio di disposizione di ordine di pagamento; non usa nè conserva dati nè vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento e non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti del pagatore; f) non modifica l'importo, il beneficiario o qualsiasi altro dato dell'operazione; g) quando dispone un ordine di pagamento mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto il riferimento dell'operazione di pagamento. 3. Al fine di garantire l'esercizio del diritto del pagatore di avvalersi del servizio di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto: a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea; b) immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest'ultimo o mette a disposizione dello stesso, tutte le informazioni sull'ordine di pagamento e sulla relativa esecuzione disponibili al medesimo prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto; c) assicura parità di trattamento agli ordini trasmessi mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal pagatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "Le misure di sicurezza di cui agli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366. A decorrere dalla medesima data, in deroga al comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 36, lettera a), del presente decreto per l'inosservanza degli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-5-ter