Capo II
Art. 5 bis
15 / 64Conferma della disponibilità di fondi
In vigore dal 13 gen 2018
1. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto conferma senza indugio se sul conto del pagatore vi è la disponibilità dell'importo richiesto per l'esecuzione dell'operazione di pagamento, purchè:
a) al momento della richiesta il conto del pagatore sia accessibile on-line;
b) il pagatore abbia prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilità sul conto di pagamento del pagatore dell'importo corrispondente a una determinata operazione di pagamento basata su carta;
c) il consenso di cui alla lettera b) sia stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma.
2. Il prestatore di servizi di pagamento può chiedere la conferma di cui al comma 1, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il pagatore ha prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento a richiedere la conferma di cui al comma 1;
b) il pagatore ha disposto l'operazione di pagamento utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta emesso dal prestatore di servizi di pagamento;
c) prima di ciascuna richiesta di conferma, il prestatore di servizi di pagamento si autentica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e comunica in maniera sicura, conformemente a quanto previsto dall'articolo 98, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea.
3. La conferma di cui al comma 1 consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa e non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall'esecuzione dell'operazione di pagamento per cui è stata chiesta. La conferma non può consistere nell'estratto del saldo del conto e non può consentire al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore.
4. Il pagatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di comunicargli l'avvenuta identificazione del prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.
5. Il presente articolo non si applica a operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "Le misure di sicurezza di cui agli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366. A decorrere dalla medesima data, in deroga al comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 36, lettera a), del presente decreto per l'inosservanza degli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-5-bis