Art. 4 · Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica
Titolo IICapo I

Art. 4

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Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica

In vigore dal 13 gen 2018
1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro consentono esclusivamente singole operazioni di pagamento di importo non superiore a 30 euro o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro o che sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera i 150 euro, le parti del contratto quadro possono convenire che: a) gli , comma 1, lettera b), 8, comma 1, lettere c) e d), e 12, commi 1 e 2, non si applicano se lo strumento di pagamento non può essere bloccato o non può esserne impedito l'ulteriore utilizzo; b) gli , commi 3 e 4, non si applicano se lo strumento di pagamento è utilizzabile in forma anonima o se, a causa delle caratteristiche dello strumento, il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di dimostrare che l'operazione di pagamento è stata autorizzata; c) il prestatore di servizi di pagamento, in deroga all', comma 2, non è tenuto ad informare l'utente di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento quando la mancata esecuzione o disposizione dello stesso risulta evidente dal contesto; d) il pagatore, in deroga all', non può revocare l'ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o dopo avergli dato il proprio consenso ad avviare l'esecuzione dell'operazione di pagamento; e) si applicano altri termini di esecuzione, in deroga agli . 2. Gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati in Italia; per gli strumenti di pagamento prepagati il limite di 150 euro è elevato a 500 euro. 3. Gli non si applicano alla moneta elettronica quando le modalità di funzionamento del relativo circuito non consentono al prestatore di servizi di pagamento di congelare il conto su cui è caricata la moneta elettronica o di bloccare lo strumento di pagamento e lo strumento prevede limiti di avvaloramento non superiori a euro 500. 4. La Banca d'Italia, in attuazione delle misure adottate dalla Commissione europea, può disporre l'applicazione di limiti di importo diversi da quelli previsti dai commi 1, 2 e 3.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-4