Art. 35 · Altre modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Titolo V

Art. 35

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Altre modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385

In vigore dal 1 mar 2010
(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) 1. All', comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il numero 5 è sostituito dal seguente: "5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4;". 2. All', comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera h-quinquies) sono inserite le seguenti: "h-sexies) 'istituti di pagamento: ' le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4); h-septies) 'istituti di pagamento comunitarì: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia; h-octies) `succursale di un istituto di pagamento ': una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'istituto di pagamento." 3. All', comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "e degli intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: ", degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento". 4. All' del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento.". 5. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: ", di prestazione di servizi di pagamento" sono soppresse. 6. All'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 possono prestare servizi di pagamento a condizione che siano autorizzati ai sensi dell'articolo 114 -novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo. Con riferimento all'attività di prestazione dei servizi di pagamento si applicano le disposizioni previste nel titolo V-ter.". 7. All'articolo 114-quater, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il secondo periodo è soppresso. 8. All'articolo 128, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "presso le banche" sono inserite le seguenti:, gli istituti di pagamento". 9. All'articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "lettera c)" sono inserite le seguenti: "e ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3,". 10. All'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti ai sensi del presente articolo.". 11. Dopo l'articolo 131-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente: "Articolo 131-ter (Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento) 1. Chiunque presta servizi di pagamento senza essere autorizzato ai sensi dell'articolo 114 - novies è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.". 12. All'articolo 132 - bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "moneta elettronica" sono inserite le seguenti: ", prestazione di servizi di pagamento "e dopo le parole: "131 -bis" sono inserite le seguenti: ", 131- ter". 13. All'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di prestazione di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.". 14. All'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis e 1-ter possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento.". 15. All'articolo 133, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 1-bis e 1-ter". 16. 16. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la parola: "114-quater," sono inserite le seguenti: "114-octies, 114 - duodecies, 114 – terdecies, 114 – quaterdecies," e dopo le parole: "145, comma 3," sono inserite le seguenti: "146, comma 2,". 17. All'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "negli articoli 116 e 123" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 116, 123, 126-ter, 126- quater,126-quinquies,126-sexies e 126-septies.". 18. L'articolo 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "Articolo 146 (Sorveglianza sul sistema dei pagamenti) 1. La Banca d'Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza nonché alla tutela degli utenti di servizi di pagamento. 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, può: a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalità e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata; b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: 1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l'affidabilità e l'efficienza del sistema dei pagamenti; 2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonché alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete; 3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti; 4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema dei pagamenti; c) disporre ispezioni, chiedere l'esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonché di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo; d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attività dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività. 3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del titolo VI. 4. La Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-35