Art. 34 bis
56 / 64Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori
In vigore dal 10 giu 2020
1. Fino al 9 dicembre 2020, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento.
2. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilità prevista al comma 1, gli schemi di carte di pagamento:
a) definiscono una struttura della commissione interbancaria media ponderata improntata a criteri di trasparenza, semplicità, confrontabilità ed equità, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'operazione di pagamento;
b) trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri di cui alla lettera a).
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria non superiore a 0,05 EUR per ciascuna operazione. Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 % del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.PERIODO SOPPRESSO DAL D.L.GS. 8 APRILE 2020, N. 36.
3-bis. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilità prevista al comma 3, gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all', paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri del comma 3.
4. In ogni caso, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.
5. I commi precedenti si applicano anche alle operazioni nazionali effettuate tramite carte prepagate.
6. La Banca d'Italia definisce le modalità e i termini per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis e al comma 1 dell'articolo 34-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotte dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, si applicano dal 1° aprile 201".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-34-bis