Capo VI
Art. 32 quater
44 / 64Controlli sui servizi di prelievo di contante tramite sportelli automatici
In vigore dal 13 gen 2018
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prestatori dei servizi di cui all', comma 2, lettera q), forniscono agli utenti le informazioni di cui agli articoli 126-quater e 126-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in merito a qualsiasi commissione sui prelievi di contante.
2. I controlli sull'osservanza dell'obbligo previsto dal comma 1 sono esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato la quale li effettua sulla base dei poteri istruttori e sanzionatori di cui all' del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-32-quater