Capo V
Art. 30 bis
39 / 64Condizioni per richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati
In vigore dal 21 mar 2025
1. Fermo restando quanto previsto dall', ai fini della partecipazione a un sistema di pagamento designato ai sensi del presente decreto gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica predispongono:
a) una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento;
b) una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno per i servizi di pagamento o i servizi di moneta elettronica prestati, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica nonché una descrizione delle modalità per l'uso dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica relativi agli del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;
c) un piano di liquidazione in caso di dissesto.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), la descrizione delle misure adottate comprende, a seconda dei casi:
a) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi degli utenti di servizi di pagamento depositando fondi su un conto distinto di un ente creditizio o investendo in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine:
1) una descrizione della politica di investimento per garantire che le attività scelte siano liquide, sicure e a basso rischio;
2) il numero dei soggetti che hanno accesso al conto di tutela e le rispettive funzioni;
3) una descrizione della gestione e del processo di riconciliazione per assicurare che i fondi degli utenti di servizi di pagamento siano isolati, nell'interesse dei medesimi, dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza;
4) una copia del progetto di contratto con la banca italiana o la banca dell'Unione europea;
5) una dichiarazione esplicita della conformità all' della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, da parte dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
b) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi dell'utente di servizi di pagamento mediante una polizza assicurativa o garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio:
1) la conferma che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da una banca italiana o dell'Unione europea proviene da un'entità non appartenente allo stesso gruppo di imprese cui appartiene l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica;
2) informazioni dettagliate sul processo di riconciliazione previsto per garantire che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile sia sufficiente a soddisfare in qualsiasi momento gli obblighi di tutela dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
3) la durata e le modalità di rinnovo della copertura;
4) una copia del contratto di assicurazione o della garanzia comparabile o dei relativi progetti.
3. Ai fini del comma 1, lettera b), la descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno dimostra che i dispositivi di governo societario, i meccanismi di controllo interno e le modalità per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla medesima lettera b) sono proporzionati, appropriati, validi e adeguati. I dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno comprendono inoltre:
a) una mappatura dei rischi individuati dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica, compresi il tipo di rischi e le procedure che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica ha messo o metterà in atto per valutare e prevenire tali rischi;
b) le diverse procedure per svolgere controlli periodici e permanenti, comprese la frequenza e le risorse umane assegnate;
c) le procedure contabili mediante le quali l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica registra e comunica le proprie informazioni finanziarie;
d) l'identità della persona o delle persone responsabili delle funzioni di controllo interno, compresi i controlli periodici, permanenti e di conformità, nonché un curriculum vitae aggiornato di tale persona o di tali persone;
e) l'identità di tutti i revisori che non siano revisori legali ai sensi dell', punto 2), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;
f) la composizione dell'organo di amministrazione e, se applicabile, di ogni altro organo o comitato di vigilanza;
g) una descrizione delle modalità di monitoraggio e controllo delle funzioni esternalizzate onde evitare di mettere a repentaglio la qualità del controllo interno dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
h) una descrizione delle modalità di monitoraggio e controllo degli agenti e delle succursali nel quadro dei controlli interni dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
i) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica è una filiazione di un'entità regolamentata in un altro Stato membro, una descrizione della governance del gruppo.
4. Ai fini del comma 1, lettera c), il piano di liquidazione è adattato alle dimensioni e al modello commerciale previsti dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica e comprende una descrizione delle misure di mitigazione che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica deve adottare in caso di cessazione dei suoi servizi di pagamento, che garantirebbero l'esecuzione delle operazioni di pagamento pendenti e la risoluzione dei contratti esistenti.
5. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica trasmettono all'operatore del sistema italiano una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, previa approvazione dell'organo di gestione competente, che confermi la sussistenza dei requisiti indicati nei commi da 1 a 4. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica informano contestualmente la Banca d'Italia di aver richiesto la partecipazione a sistemi di pagamento designati. 6. L'operatore del sistema italiano può chiedere ai soggetti di cui al comma 1 specifiche informazioni o ulteriori attestazioni, anche in forma di un parere legale, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-30-bis