Art. 27 · Diritto di regresso
Sez. III

Art. 27

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Diritto di regresso

In vigore dal 10 giu 2020
1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli . È, altresì, prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell'autenticazione forte del cliente. 2. Ulteriori compensazioni e risarcimenti possono essere determinati conformemente agli accordi tra prestatori di servizi di pagamento e alla disciplina ad essi applicabile.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-27