Art. 25 bis · Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento
Sez. III

Art. 25 bis

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Responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento

In vigore dal 13 gen 2018
1. Fatti salvi gli , commi 2 e 3, e 28 se l'ordine di pagamento è disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo. 2. In caso di operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita, se il relativo ordine di pagamento è disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo è tenuto a rimborsare, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su richiesta di quest'ultimo, gli importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, risarcisce, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su sua richiesta, anche per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformità a quanto disposto dall', comma 1-bis, che l'ordine di pagamento è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore conformemente all' e che, nell'ambito delle competenze del medesimo prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi del presente comma.
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