Capo III›Sez. I
Art. 17
24 / 64Irrevocabilità di un ordine di pagamento
In vigore dal 13 gen 2018
1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento non può essere revocato dall'utente.
2. Fatto salvo quanto previsto all', comma 4, se l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o beneficiario.
3. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
4. Nel caso di cui all', comma 2, l'utente può revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'ordine di pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra l'utente e i prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento può addebitare le spese della revoca solo qualora ciò sia previsto nel contratto quadro.
6. In ogni caso, la revoca di un ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218.
8. Nell'ambito di un contratto quadro, il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento può essere revocato nella forma e secondo la procedura concordata tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento nel contratto medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-17