Capo II
Art. 14
14 / 64Richieste di rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite
In vigore dal 13 gen 2018
1. Il pagatore può chiedere il rimborso di cui all' entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.
2. Il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al pagatore il suo diritto di presentare un esposto alla Banca d'Italia ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui all'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ove non accetti la giustificazione fornita.
3. Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso di cui al comma 2 non si applica nel caso di cui all', comma 3-bis.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11#art-14