Art. 38 · Ulteriori misure da applicare nei macelli, nei posti d'ispezione frontalieri o nei mezzi di trasporto
Capo VII

Art. 38

Abrogato46 / 59

Ulteriori misure da applicare nei macelli, nei posti d'ispezione frontalieri o nei mezzi di trasporto

In vigore dal 27 set 2022
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;9#art-38