Art. 5 · Disposizioni finali
Capo IV

Art. 5

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Disposizioni finali

In vigore dal 4 set 2013
01. Le disposizioni di cui all', comma 8, e all' del presente decreto si applicano a decorrere dal 5 aprile 2015. 1. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dall'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 5 aprile 2015, sono emanate disposizioni al fine di garantire la sicurezza dei depositi, l'univoca identificazione dei titolari delle licenze di importazione, produzione e deposito degli esplosivi e della sorveglianza del mercato, la verifica periodica del sistema di raccolta e trasmissione dei dati per assicurarne l'efficacia, la qualità e la protezione dal danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati e la loro sicura conservazione nonché al fine di definire le modalità dell'assunzione, da parte delle imprese, delle spese di funzionamento del sistema G.E.A., ai sensi dell', comma 4.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;8#art-5