Art. 4 · Disciplina sanzionatoria
Capo IV

Art. 4

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Disciplina sanzionatoria

In vigore dal 26 mag 2016
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque introduce nel territorio nazionale ovvero detiene oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, senza avere provveduto agli adempimenti preliminari di etichettatura previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'identificazione univoca, la tracciabilità e la sicurezza dei depositi e del trasporto, è punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro. 2. All'articolo 53, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: «commissione tecnica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, privi, in tutto o in parte, dei sistemi per garantire la completa identificazione e la tracciabilità, oltre che la sicurezza dei depositi, previsti dalla vigente normativa». 3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000 per le seguenti violazioni: a) incompleta etichettatura di cui all'; b) mancata trasmissione in tempo reale dei dati nel sistema G.E.A. del Ministero dell'interno, ai sensi dell', comma 1, ovvero mancata attivazione del sistema informatico di cui al comma 2 del medesimo articolo; c) mancata verifica periodica trimestrale del sistema informatico dell'impresa nonché mancata adozione delle misure volte ad evitare il danneggiamento o la distruzione accidentale o dolosa dei dati relativi all'identificazione univoca degli esplosivi per uso civile; d) omessa o incompleta comunicazione, a richiesta del Ministero dell'interno, dei dati necessari per l'identificazione degli esplosivi, dei siti di produzione e deposito degli stessi, delle persone che ne vengono in possesso, del loro tracciamento, in relazione agli acquisiti ed alle vendite effettuate, comprese le informazioni commerciali connesse alle operazioni; e) mancata indicazione ed aggiornamento dei recapiti delle persone tenute, al di fuori del normale orario di lavoro, ad essere reperibili per comunicare le informazioni relative alla provenienza ed alla localizzazione degli esplosivi commercializzati o comunque detenuti, limitatamente al soggetto cedente ed al cessionario. 4. Nei casi più gravi o in caso di recidiva delle violazioni di cui al comma 3, può essere, altresì, disposta la revoca o la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;8#art-4