Art. 6 · Relazione alla Commissione europea (articolo 1, paragrafo 9, direttiva 2006/38/CE)

Art. 6

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Relazione alla Commissione europea (articolo 1, paragrafo 9, direttiva 2006/38/CE)

In vigore dal 25 mar 2014
Relazione alla Commissione europea (, paragrafo 9, direttiva 2006/38/CE) 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette entro il 10 dicembre 2010 le informazioni necessarie per la relazione che la Commissione europea deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e sugli effetti della direttiva 2006/38/CE, tenendo conto degli sviluppi in campo tecnologico e dell'evoluzione della densità della circolazione, compreso l'uso di autoveicoli di più di 3,5 e di meno di 12 tonnellate, e valutando il relativo impatto sul mercato interno, anche nelle regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche della Comunità, i livelli di investimento nel settore e il contributo al raggiungimento degli obiettivi di una politica dei trasporti sostenibile. 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 16 ottobre 2014 e successivamente ogni quattro anni, trasmette alla Commissione europea una relazione concernente i pedaggi, compresi i pedaggi in concessione. Dalla relazione sono esclusi i sistemi di pedaggio già istituiti al 10 giugno 2008 che non includono oneri per i costi esterni, nella misura in cui tali sistemi ancora in vigore non abbiano subito modifiche sostanziali. La relazione deve contenere informazioni su: a) l'onere medio ponderato per i costi esterni e gli importi specifici percepiti per ogni combinazione di classe di veicolo, tipo di strada e periodo; b) la variazione degli oneri per l'infrastruttura in funzione del tipo di veicolo e del periodo; c) l'onere per l'infrastruttura medio ponderato e i proventi totali percepiti mediante l'onere per l'infrastruttura; d) i proventi totali percepiti mediante l'onere per i costi esterni; e) le misure adottate a norma dell'. 1-ter. Contestualmente all'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1-bis, analoga relazione è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;7#art-6