Art. 13
13 / 21Scambio di informazioni fra Autorità competenti
In vigore dal 5 mar 2010
1. Il Ministero della salute pone in atto le iniziative necessarie ad assicurare la comunicazione delle informazioni del caso ai rispettivi organismi degli Stati membri in relazione a reazioni ed eventi avversi gravi, al fine di assicurare l'adozione dei necessari adeguati provvedimenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;16#art-13