Art. 13 · Scambio di informazioni fra Autorità competenti

Art. 13

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Scambio di informazioni fra Autorità competenti

In vigore dal 5 mar 2010
1. Il Ministero della salute pone in atto le iniziative necessarie ad assicurare la comunicazione delle informazioni del caso ai rispettivi organismi degli Stati membri in relazione a reazioni ed eventi avversi gravi, al fine di assicurare l'adozione dei necessari adeguati provvedimenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;16#art-13