Art. 5 · Imballaggi multipli e imballaggi preconfezionati costituiti da imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente

Art. 5

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Imballaggi multipli e imballaggi preconfezionati costituiti da imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente

In vigore dal 2 mar 2010
1. Ai fini dell', qualora due o più imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, le quantità nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano a ciascun imballaggio preconfezionato singolo. 2. Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o più imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente, le quantità nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano all'imballaggio preconfezionato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;12#art-5