Art. 1 · Oggetto e ambito d'applicazione

Art. 1

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Oggetto e ambito d'applicazione

In vigore dal 2 mar 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l' e l'Allegato B; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Oggetto e ambito d'applicazione 1. Il presente decreto stabilisce norme relative alle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati e si applica ai prodotti preconfezionati ed agli imballaggi preconfezionati, di cui all', primo e secondo comma, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, ed all', primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. 2. Il presente decreto non si applica ai prodotti elencati nell'Allegato I che sono venduti in negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dell'Unione europea.
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