Art. 17 · Norme suppletive e comparto di contrattazione
Capo V

Art. 17

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Norme suppletive e comparto di contrattazione

In vigore dal 29 dic 2009
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. La Scuola rientra nel comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;178#art-17