Capo V
Art. 17
17 / 19Norme suppletive e comparto di contrattazione
In vigore dal 29 dic 2009
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. La Scuola rientra nel comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;178#art-17