Capo I
Art. 16
16 / 19Entrate, programmazione e dotazione finanziaria della Scuola
In vigore dal 10 giu 2021
1. Le entrate della Scuola, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite:
a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative;
c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno;
f) da attività di assistenza tecnica e di formazione commissionate da Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonché da organismi internazionali;
g) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività o prevista dall'ordinamento;
h) dalle entrate per partite di giro.
2. La dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il Presidente, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, sottopone per l'approvazione al Comitato di gestione un programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio. Dopo l'approvazione, il programma è trasmesso al Ministro per la pubblica amministrazione....
3. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche grazie all'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati, e a risorse finanziarie derivanti dalla vendita di servizi, da quote di iscrizione ai corsi e da altre attività generatrici di reddito, nonché derivanti da donazioni e liberalità.
4. Sono in ogni caso a carico del contributo finanziario ordinario dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi.
5. In caso di entrate finalizzate alla realizzazione di programmi, progetti nonché di specifiche finalità previste per legge, ove non diversamente disposto, con deliberazione motivata del Comitato di gestione è determinata una quota da destinare alle connesse esigenze di funzionamento secondo criteri fissati con apposita delibera.
6. I bilanci preventivi e consuntivi vengono trasmessi, entro dieci giorni dalla deliberazione del Comitato di gestione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;178#art-16