Capo I
Art. 10
10 / 19I docenti della scuola
In vigore dal 10 giu 2021
1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero non superiore a trenta, con propria delibera, secondo la procedura di cui all', per un periodo non superiore a due anni rinnovabile.
Essi sono scelti tra professori universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui all'. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
2. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico conservano il trattamento economico in godimento.
3. La Scuola si avvale, inoltre, di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attività di insegnamento e può conferire a persone di comprovata professionalità incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70.
5. Gli incarichi temporanei di cui ai commi 3 e 4 sono conferiti dal Presidente, sentiti il Segretario Generale e i responsabili di settore, con le modalità stabilite nelle delibere di nomina.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;178#art-10