Art. 7 · Il Collegio dei revisori
Capo II

Art. 7

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Il Collegio dei revisori

In vigore dal 29 dic 2009
1. Il Collegio dei revisori è l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto all', comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 2. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui due iscritti al registro dei revisori contabili, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'incarico di Presidente è conferito ad un dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico. Uno dei componenti è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e l'altro dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i compensi spettanti. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. 3. Il Collegio di revisori svolge tutte le altre funzioni previste dall'ordinamento. Allo stesso è affidato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.
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