Art. 6 · Il Comitato direttivo
Capo II

Art. 6

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Il Comitato direttivo

In vigore dal 29 dic 2009
1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da tre membri, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità tecnica e gestionale. I componenti del Comitato direttivo sono nominati, su proposta del Ministro delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni, i suoi componenti possono essere confermati una sola volta e ove pubblici dipendenti, sono collocati in posizione di fuori ruolo obbligatorio nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti. 2. Il Comitato direttivo ha poteri di programmazione, indirizzo, controllo e regolazione dell'attività dell'Ente. In particolare, il Comitato direttivo delibera: a) il piano triennale di cui all', comma 1, e gli aggiornamenti annuali e ne verifica l'attuazione avvalendosi dell'Ufficio per il controllo strategico di cui all', comma 8; b) il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il rendiconto consuntivo che vengono trasmessi al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze; c) su proposta del Direttore Generale e nei limiti delle disponibilità economiche e della dotazione organica di cui al presente decreto, le norme di organizzazione e funzionamento, di ordinamento del personale e di amministrazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente. Tali delibere, che non possono comunque incidere sulle competenze e sulla dotazione organica fissate ai sensi del presente decreto, sono proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato che le adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; d) su proposta del Direttore Generale, il disciplinare per l'individuazione delle prestazioni per le quali è consentito il ristoro dei costi; e) i pareri di cui all', comma 3, e le regole, gli standard e le guide tecniche di cui all', comma 2, lettera b). 3. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;177#art-6