Capo V
Art. 21
21 / 24Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi
In vigore dal 29 dic 2009
1. Su proposta del Direttore Generale, con delibera del Comitato direttivo, sono disciplinati i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;177#art-21