Art. 21 · Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi
Capo V

Art. 21

21 / 24

Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi

In vigore dal 29 dic 2009
1. Su proposta del Direttore Generale, con delibera del Comitato direttivo, sono disciplinati i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente. 2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;177#art-21