Capo IV
Art. 19
19 / 24Eccedenze di bilancio
In vigore dal 29 dic 2009
1. All'Ente si applicano, ove non diversamente disposto e per quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110. I termini: «Collegio» o: «Collegio del CNIPA» presenti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 110 del 2007 sono sostituiti da: «Comitato direttivo». I termini: «CNIPA», «Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione», «Centro» sono sostituiti con: «DigitPA».
2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110:
a) , comma 4;
b) articolo 29, comma 2;
c) articolo 30;
d) articolo 38, comma 8.
3. Qualora l'avanzo di esercizio di cui all' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, al netto delle somme vincolate, nonché di quelle di cui al comma 5 del medesimo articolo e di cui all', comma 1, del medesimo decreto n. 110 del 2007, superi del dieci per cento l'importo della spesa sostenuta per il funzionamento, come risultante dal rendiconto finanziario, il Comitato direttivo delibera di versare l'eccedenza in entrata del bilancio dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;177#art-19