Art. 66 · Abrogazioni

Art. 66

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Abrogazioni

In vigore dal 15 nov 2009
1. Sono abrogati: a) l', comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; b) l', comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; c) gli , comma 2, e 82, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; d) l', comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63; e) l', commi da 7 a 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. All', comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e successive modificazioni, le parole: «, sulla base delle direttive impartite dal Governo all'ARAN, sentite l'ANCI e l'UPI» sono soppresse. È conseguentemente abrogato l' del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. 3. All', comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi. L'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), l'Agenzia spaziale italiana - (ASI), il Centro nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione (CNIPA), l'UNIONCAMERE ed il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ricollocati nell'ambito dei comparti e aree di contrattazione collettiva ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ad essi si applica interamente il Titolo III del medesimo decreto legislativo.
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