Art. 48
45 / 76Mobilità intercompartimentale
In vigore dal 15 nov 2009
1. Dopo l' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel Capo III, è inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Mobilità intercompartimentale). - 1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150#art-48