Art. 39 · Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Art. 39

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Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

In vigore dal 15 nov 2009
1. All', comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all', comma 4; »; b) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai sensi di quanto previsto all', comma 1, lettera l-bis»; c) dopo la lettera e) è aggiunta seguente: «e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150#art-39