Art. 26 · Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale

Art. 26

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Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale

In vigore dal 15 nov 2009
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti e a tali fini: a) promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali; b) favoriscono la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali. 2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150#art-26