Art. 21 · Bonus annuale delle eccellenze

Art. 21

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Bonus annuale delle eccellenze

In vigore dal 22 giu 2017
1. Ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza. 2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze. 3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere agli strumenti premianti di cui agli a condizione che rinunci al bonus stesso. 4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150#art-21