Art. 12
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In vigore dal 22 giu 2017
1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono:
a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi dell', comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;
b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all';
c) l'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione;
d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.
Note all'articolo
- Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 9) che "Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150#art-12