Art. 6
6 / 36Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
In vigore dal 4 nov 2009
1. All' del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo» sono soppresse e dopo la parola: «commercialisti» sono inserite le seguenti: «e degli esperti contabili»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «attività in materia di contabilità e tributi» sono sostituite dalle seguenti: «, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati»;
c) al comma 3, le parole: «si osservano» sono sostituite dalle seguenti: «sussistono»; le parole: «della dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali» e le parole: «di cui all', primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12»;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-25;151#art-6