Art. 16
16 / 36Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
In vigore dal 4 nov 2009
1. All' del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «in Paesi non appartenenti all'Unione europea purchè aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI» siano sostituite dalle seguenti: «in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva.»;
c) al comma 1, lettera d), le parole: «all', comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «agli , comma 1, e 13, comma 1, lettera b),»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'attestazione può altresì consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-25;151#art-16