Art. 15 · Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Art. 15

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Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

In vigore dal 4 nov 2009
1. All' del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, lettera a), dopo la parola: «sull'ente» è inserita la seguente: «creditizio» e le parole: «base, la sua reputazione e la qualità» sono soppresse; b) al comma 4, lettera e), dopo la parola: «dati» sono inserite le seguenti: «del cliente e del titolare effettivo»; c) al comma 5, le parole: «Paese terzo» sono sostituite dalle seguenti: «Stato extracomunitario»; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo.».
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