Art. 15
15 / 36Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
In vigore dal 4 nov 2009
1. All' del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera a), dopo la parola: «sull'ente» è inserita la seguente: «creditizio» e le parole: «base, la sua reputazione e la qualità» sono soppresse;
b) al comma 4, lettera e), dopo la parola: «dati» sono inserite le seguenti: «del cliente e del titolare effettivo»;
c) al comma 5, le parole: «Paese terzo» sono sostituite dalle seguenti: «Stato extracomunitario»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-25;151#art-15