Art. 4
4 / 4Modifiche alla Parte V, Titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
In vigore dal 6 nov 2009
1. L'articolo 192 è modificato come segue:
a) al comma 2, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:
«a-bis) viola le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-bis;
a-ter) viola le disposizioni relative all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7; »;
b) il comma 3 è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-25;146#art-4