Art. 9
9 / 9Disposizioni finali
In vigore dal 15 ott 2009
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le disposizioni ivi contenute, nonché le eventuali successive modifiche, sono notificate, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento, alla Commissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 2009
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Alfano, Ministro della giustizia
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;142#art-9