Art. 9 · Disposizioni finali

Art. 9

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Disposizioni finali

In vigore dal 15 ott 2009
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni. 2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le disposizioni ivi contenute, nonché le eventuali successive modifiche, sono notificate, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento, alla Commissione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 2009 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCHIFANI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Alfano, Ministro della giustizia Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Scajola, Ministro dello sviluppo economico Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;142#art-9