Art. 7 · Sanzioni accessorie

Art. 7

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Sanzioni accessorie

In vigore dal 15 ott 2009
1. Per le violazioni di cui agli del presente decreto, gli organi preposti al controllo possono proporre all'autorità competente per la registrazione o il riconoscimento l'adozione del provvedimento di immediata sospensione della registrazione o del riconoscimento di cui all'articolo 14 del regolamento, da comunicare all'interessato. 2. La sospensione della registrazione o del riconoscimento di uno stabilimento termina con l'avvenuto adeguamento dello stesso ai requisiti previsti dal regolamento e non può comunque eccedere i dodici mesi a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento. 3. In presenza di gravi e reiterate violazioni di cui al comma 1 e nei casi previsti dall'articolo 15 del regolamento, la registrazione o il riconoscimento effettuati ai sensi degli del regolamento sono revocate.
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