Art. 4
4 / 9Violazioni relative al riconoscimento
In vigore dal 15 ott 2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che esercita una o più attività di cui all'articolo 10, primo comma, numero 1), lettere a), b), c), del regolamento, senza il prescritto riconoscimento da parte dell'autorità competente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non comunica all'autorità competente qualsiasi cambiamento significativo intervenuto nelle attività, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 1), lettere a), b) e c), del regolamento, compresa l'eventuale chiusura, entro trenta giorni dalla variazione, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.700 a euro 10.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che continua la propria attività anche in caso di sospensione o revoca del riconoscimento di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;142#art-4