Art. 8
8 / 24Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento in materia di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue su animali vertebrati.
In vigore dal 1 feb 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che effettua esperimenti su animali vertebrati in casi di non assoluta necessità e senza adottare disposizioni per limitare le ripetizioni inutili di altri test, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante potenziale di una sostanza non soggetta a regime transitorio o di una sostanza soggetta a regime transitorio che non ha effettuato una registrazione preliminare ai sensi dell'articolo 28 del regolamento che non ottempera all'obbligo di compiere accertamenti prima della registrazione tramite richiesta all'Agenzia ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-8