Art. 7
7 / 24Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 21 del regolamento in materia di fabbricazione ed importazione di sostanze da parte del dichiarante.
In vigore dal 1 feb 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che avvia o continua la fabbricazione o l'importazione di una sostanza o la produzione o l'importazione di un articolo in presenza di indicazione contraria dell'Agenzia di cui all'articolo 21 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-7