Art. 4
4 / 24Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di richiesta di esenzione dall'obbligo generale di registrazione all'Agenzia per le attività di ricerca e sviluppo.
In vigore dal 1 feb 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o il produttore di articoli che non ottempera all'obbligo di notifica di cui all', paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il rappresentante esclusivo della sostanza o il produttore o importatore di articoli che fabbrica o importa la sostanza o produce o importa gli articoli prima di due settimane dalla notifica di cui all', paragrafo 5, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o il produttore di articoli che non si conforma alle condizioni poste dall'Agenzia ai sensi dell', paragrafo 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-4