Art. 16 · Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione

Art. 16

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Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione

In vigore dal 1 feb 2022
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-09-14;133#art-16