Art. 99 · Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 99

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Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1.All'articolo 193, comma 2, del decreto, le parole: "mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-99