Art. 95 · Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 95

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Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 20 ago 2009
(Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. L'articolo 178 del decreto è sostituito dal seguente: "ART. 178 (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente) 1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177. 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all'allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-08-03;106#art-95